Costi-Studio Legale Rotale avv. Angelo Coccìa

Costi dei processi

Opinione comune è quella per cui la causa di nullità matrimoniale canonica (erroneamente detta di "annullamento del matrimonio", poiché si tratta esclusivamente di accertare che al momento del consenso vi siano stati dei vizi della volontà, ovvero delle incapacità, ovvero degli impedimenti, che abbiano reso nullo il patto coniugale) occorra spendere cifre iperboliche.
A questo proposito preme osservare che la Conferenza Episcopale Italiana emette periodicamente un decreto con cui determina un tariffario per i tribunali e gli avvocati.  L'ultimo decreto è stato emesso il 30 marzo 2010, ed ha regolamentato la materia, stabilendo il seguente tariffario il cui ultimo aggiornamento è del 01 giugno 2010.
 I costi processuali si compongono sostanzialmente di due voci:
A) Le tasse giudiziarie
La parte attrice, al momento della presentazione del libello, è tenuta a versare un contributo per concorrere ai costi della causa. Esso è fissato in € 525.
La parte convenuta non ha alcun esborso economico, a meno che non decida di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato, è tenuta a versare la somma di € 265,50.
B) Le spese per l’avvocato
L’onere economico comprende due voci: l’onorario e le spese vive.
                a) L’onorario copre l’attività di consulenza preliminare, l’assistenza durante l’istruttoria e la redazione di memorie difensive.
Poiché ogni causa è diversa da un’altra e richiede maggiore o minore attività legale, l’onorario può variare da € 1.575 fino ad un massimo di € 2.992.
In caso di processo di appello con rito ordinario, a quanto stabilito in primo grado va aggiunto un onorario che può variare da € 604 fino ad un massimo di € 1.207.
                b) Per spese vive si intendono: I.V.A., cassa avvocati, consulti con altri esperti, trasferte, produzione di materiale probatorio.
C ) Le condizioni di indigenza.
Le parti possono chiedere al tribunale la riduzione o l’esenzione dal versamento della tassa giudiziaria.
Le parti possono anche chiedere l’assegnazione di un avvocato d’ufficio.
Sarà il Preside del Collegio giudicante, dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a decidere in merito.
D)  Le cause dinnanzi alla Rota Romana.
Le cause dinnanzi alla Rota Romana, data la natura del Tribunale e la particolare preparazione necessaria per patrocinare dinnanzi ad esso, hanno onorari che esulano da quelli sopra citati ma in ogni caso non possono essere esorbitanti.

Vi è poi da sottolineare che è prevista la possibilità, per i meno abbienti, di essere ammessi a forme di patrocinio gratuito o semigratuito anche dinanzi alla Rota Romana.